Firma digitale per le pratiche societarie

Firma digitale per le pratiche societarie
Venerdì 18 Novembre 2022

Firma digitale per le pratiche societarie

Dal prossimo 1° gennaio 2023, come previsto dall’art. 5 del d.lgs 183/2021 - in attuazione dell’art. 31 della legge 340/2000, per la presentazione o il deposito di pratiche societarie al registro delle imprese / r.e.a. da parte di soggetti delegati (non commercialisti) non sarà più possibile utilizzare il modello c.d. "procura ComUnica" con la firma autografa del soggetto obbligato / legittimato (e allegazione separata del documento di identità), più la firma digitale del delegato stesso sulla distinta di presentazione della pratica di Comunicazione Unica.

Per questo utilizzo, il modello procura sopra citato verrà quindi soppresso.
Ne consegue che per tutte le pratiche societarie (registro imprese e r.e.a.) trasmesse da soggetti non commercialisti, sarà necessaria la firma digitale del soggetto obbligato / legittimato.

Termina così con il 31 dicembre 2022 il periodo transitorio che ha consentito, per la presentazione di pratiche societarie, l’utilizzo del modulo cartaceo di procura speciale accompagnato dalla copia del documento d'identità personale del sottoscrittore autografo.

Per quanto riguarda i commercialisti iscritti nella sezione A del relativo albo, nulla varierà: essi potranno continuare a trasmettere le pratiche societarie al registro imprese e r.e.a. apponendo la propria firma digitale in qualità di professionista incaricato, sia sulla distinta sia sugli eventuali documenti allegati, pertanto:
- i bilanci di cui all’art. 2435 c.c. e tutti gli altri atti assimilabili (bilanci consolidati, bilanci sociali, situazione patrimoniale dei consorzi, eccetera);
- gli altri atti e fatti la cui iscrizione è prevista dalla legge, per i quali non è richiesto l’intervento del notaio.

È importante che siano indicati nelle note della pratica gli estremi dell'iscrizione alla sezione A del proprio albo dei commercialisti.

È quindi fondamentale che nel frattempo le imprese normalmente coadiuvate da intermediari (non commercialisti) nella predisposizione e nell’invio telematico delle pratiche al registro delle imprese / r.e.a., qualora non ne siano già in possesso, richiedano in tempo utile il dispositivo di firma digitale di un proprio legale rappresentante / amministratore, tramite richiesta agli sportelli della Camera di commercio o agli Enti certificatori disponibili online.

 

Per informazioni: Registro imprese

Ultima modifica: Venerdì 18 Novembre 2022