RENTRI: categorie escluse dall'obbligo di iscrizione
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
In particolare, ha ridefinito e ristretto la platea dei soggetti obbligati all'iscrizione. Sono stati infatti individuati i seguenti casi di esclusione dall'obbligo di iscrizione al RENTRI:
- Consorzi o i sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi (Consorzi del riciclo);
- imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 del DLG n.152/2006 (ovvero le imprese iscritte alla categoria 2-bis dell’Albo gestori ambientali per il trasporto “in conto proprio”);
- imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti;
- imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei seguenti codici Ateco:
- 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere)
- 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza)
- 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure)
- 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing)
che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice EER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati; - produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, a prescindere dal numero dei dipendenti, tra rientrano a titolo puramente indicativo e non esaustivo, i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa).
Pertanto i Consorzi o i sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi (Consorzi del riciclo) che erano precedentemente individuati tra i soggetti obbligati del primo scaglione non sono più tenuti all'iscrizione.
Ricordiamo che il 13 febbraio 2026 è il termine per l'iscrizione dei soggetti obbligati del terzo scaglione (enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10, fatte salve le esclusioni sopra indicate).
