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Martedì 13 Gennaio 2026

RENTRI: categorie escluse dall'obbligo di iscrizione

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). 

In particolare, ha ridefinito e ristretto la platea dei soggetti obbligati all'iscrizione. Sono stati infatti individuati i seguenti casi di esclusione dall'obbligo di iscrizione al RENTRI:

  1. Consorzi o i sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi (Consorzi del riciclo);
  2. imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
  3. imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 del DLG n.152/2006 (ovvero le imprese iscritte alla categoria 2-bis dell’Albo gestori ambientali per il trasporto “in conto proprio”);
  4. imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti;
  5. imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  6. soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei seguenti codici Ateco:
    - 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere)
    - 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza)
    - 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure)
    - 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing)
    che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice EER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  7. produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, a prescindere dal numero dei dipendenti, tra rientrano a titolo puramente indicativo e non esaustivo, i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa).

Pertanto i Consorzi o i sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi (Consorzi del riciclo) che erano precedentemente individuati tra i soggetti obbligati del primo scaglione non sono più tenuti all'iscrizione. 

Ricordiamo che il 13 febbraio 2026 è il termine per l'iscrizione dei soggetti obbligati del terzo scaglione (enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10, fatte salve le esclusioni sopra indicate).


 


 
Ultima modifica: Venerdì 23 Gennaio 2026