Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe [1]
- Organi di revisione amministrativa e contabile [2]
- Corte dei conti [3]