L'elenco dei titolari di contatori di gas, d'acqua, di calore e di energia elettrica attiva (da non confondere quindi con i titolari dei contratti) è tenuto dalle Camere di commercio e viene redatto sulla base delle comunicazioni dei titolari degli strumenti metrici.
Le comunicazioni sono obbligatorie e devono essere inviate alla Camera di commercio della provincia nella quale si trova installato il contatore entro 30 giorni dalla data di inizio e di fine dell'utilizzo degli strumenti (art. 8 del D.M. 93/2017).
Il titolare del contatore ha l'obbligo di :
- comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio competente la data di inizio e di fine dell'utilizzo dello strumento (utilizzando la modulistica in calce);
- garantire il corretto funzionamento dei contatori, conservare la documentazione a corredo e il libretto metrologico;
- mantenere l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica e di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- curare l'integrità dei sigilli provvisori;
- sottoporre alla verificazione periodica i contatori dell'acqua, di calore e di energia elettrica attiva secondo la periodicità stabilita nell'allegato IV del D.M. 93/2017 [1]
Modulistica
- comunicazione contatori di gas e dispositivi di conversione :
- in formato excel [2] (20 kB)
- in formato ods [3] (14 kB)
- comunicazione contatori dell'acqua:
- in formato excel [4] (16 kB)
- in formato ods [5] (35 kB)
- comunicazione contatori di calore:
- in formato excel [6] (16 kB)
- in formato ods [7] (39 kB)
- comunicazione contatori di energia elettrica attiva:
- in formato excel [8] (44 kB)
- in formato ods [9] (23,4 kB)