Il MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale), istituito dalla legge n. 70/94 del 25/01/1994, è la denuncia annuale dei rifiuti prodotti, trattati, trasportati o smaltiti nell´anno precedente a quello nel quale viene presentata la denuncia. Per approfondimenti visitare la sezione MUD sul portale Ecocamere, il portale delle Camere di commercio sugli adempimenti in campo ambientale.
MUD 2025
FORMAZIONE MUD 2025
Le Camere di commercio organizzano, in collaborazione con Ecocerved, alcuni incontri informativi sulla compilazione e trasmissione del MUD 2025: a partire dal 9 aprile si terranno 8 webinar gratuiti
Il link per l'iscrizione verrà reso disponibile una settimana prima di ciascun evento.
Per informazioni sulle date, sul programma e per iscriversi ai corsi consultare la pagina sul sito Ecocamere.
NOVITÀ - MUD 2025: Pubblicato il decreto che approva il modello per l’anno 2025 - Presentazione entro il 28 giugno 2025.
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025, il D.P.C.M. 29 gennaio 2025, che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno 2025, che va a sostituire il modello allegato al D.P.C.M. del 26 gennaio 2024.
La pubblicazione degli allegati al D.P.C.M. recante l’approvazione del MUD per l’anno 2025 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale:
- le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione,
- il modello per la comunicazione rifiuti semplificata,
- i modelli raccolta dati,
- le istruzioni per la presentazione telematica.
Ricordiamo che, in base al disposto di cui all’articolo 6, comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, e questo comporterà lo spostamento della scadenza ad una data successiva al 30 aprile.
La scadenza di presentazione per il MUD 2025 è, pertanto, fissata per il 28 giugno 2025, anziché alla normale scadenza del 30 aprile.
Ricordiamo che sono obbligati a presentare il MUD:
- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla dimensione aziendale
- Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da:
- Lavorazioni industriali (con più di 10 dipendenti)
- Lavorazioni artigianali (con più di 10 dipendenti) - Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Consorzi e sistemi riconosciuti che si occupano del recupero e riciclo di particolari tipologie di rifiuti (ad esempio oli minerali, batterie, RAEE)
- Consorzi di produttori, se si occupano direttamente della gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti immessi sul mercato, hanno anch'essi obblighi dichiarativi
- Gestori di servizi pubblici di raccolta: Comuni e aziende municipalizzate per i rifiuti urbani.
Per quanto riguarda il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e i Consorzi di filiera (come COREPLA, COMIECO, RICREA, eccetera) sono tenuti a presentare il MUD per le quantità di materiali raccolti e avviati al recupero.
Alcune categorie possono essere esentate o avere modalità semplificate di dichiarazione. Ad esempio, gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo inferiore a una certa soglia.
- Per consultare il testo del D.P.C.M. del 29 gennaio 2025, cliccare QUI.
- Per accedere alla consultazione dei modelli e delle istruzioni sul sito del Ministero dell'ambiente, cliccare QUI.
Assistenza per la compilazione
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Assistenza telefonica:
Tel. 02/22177090 per quesiti normativi:- dal 22 aprile al 30 aprile: 9.00-13.00
- dal 2 maggio al 5 luglio 2025: 9.00-13.00/ 14.00-17.00
- dall’08 luglio al 31 luglio: 9.00-13.00
Tel: 049/2030130 per quesiti su firma digitale.
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Help Desk:
- mud@ecocerved.it
- info@registroaee.it (per la Comunicazione Produttori AEE)
- info@mudcomuni.it (per la Comunicazione rifiuti urbani)
- assistenza@mudtelematico.it (per il mud telematico)
Informazioni sulle modalità di compilazione, sui soggetti obbligati e risposte ai quesiti più frequenti sono disponibili su: www.ecocamere.it/adempimenti/mud
Nulla è cambiato in merito agli importi e alle modalità di pagamento dei diritti.
Si ricorda che per le denunce MUD inviate via PEC (MUD Semplificato e Comunicazione Rifiuti Urbani) è consentito effettuare il pagamento solo mediante PagoPA.
Sono disponibili i portali:
- MUD Semplificato per l’invio della comunicazione semplificata;
- MUD Telematico per l’invio delle comunicazioni via telematica;
- MUD Comuni per la compilazione e l’invio della Comunicazione rifiuti urbani.
- Modalità di trasmissione
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Sono previste due modalità di trasmissione della Comunicazione: telematica o a mezzo PEC.
- Trasmissione telematica
É obbligatoria per:
- imprese ed enti che effettuano operazioni di trasporto, intermediazione, recupero e smaltimento di rifiuti;
- produttori iniziali che trasportano direttamente i propri rifiuti pericolosi.
Deve avvenire attraverso il sito www.mudtelematico.it, che permette di estrarre immediatamente le ricevute.
La Comunicazione può essere compilata tramite l'apposito software, reperibile alla pagina www.mudtelematico.it/Home/Software.
Conclusa la compilazione, il software genera il file della Comunicazione, che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, oppure da quello dell´associazione o dello studio che la trasmette per conto dell'impresa.
Si ricorda che, se la Comunicazione è presentata tramite associazioni o studi di consulenza, l'impresa interessata deve rilasciare apposita delega scritta, che dovrà essere conservata presso la sede del soggetto (associazione/consulente) che invia la Comunicazione.
- Trasmissione a mezzo PEC della Comunicazione semplificata
La comunicazione semplificata è consentita, in alternativa alla Comunicazione telematica, solo per produttori iniziali di rifiuti, che producono nelle proprie unità locali non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali nazionali.
Non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all'estero.La guida riassuntiva sulle modalità di compilazione e trasmissione della Comunicazione semplificata è disponibile alla pagina www.ecocamere.it/adempimenti/mud nella sezione “Rifiuti semplificata”.
Si ricorda che non è più consentita la compilazione su modulo cartaceo della Comunicazione Rifiuti semplificata.
La Comunicazione Semplificata deve essere effettuata esclusivamente attraverso il portale mudsemplificato.ecocerved.it.
Si conferma che, anche per quest'anno, chi è già in possesso delle credenziali potrà utilizzarle per accedere all'area riservata. Chi si registra per la prima volta al portale Mud Semplificato dovrà accedere invece utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la Carta d'identità elettronica (Cie), intestati a persona d'impresa o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.
Una volta effettuato l'accesso, occorre inserire i dati richiesti nell'apposito modulo online e firmare il file della Comunicazione in formato PDF, che viene generato automaticamente dal sistema al termine dell'inserimento dati. Il file deve essere sottoscritto dal dichiarante con firma digitale o con firma autografa (dopo averlo stampato).
Si ricorda che, per ogni dichiarazione, il dichiarante deve effettuare il versamento dei diritti di segreteria (secondo le modalità e gli importi sotto specificati).
Il dichiarante deve infine creare un unico file, sempre in formato PDF, che includa i seguenti documenti (in formato digitale):- copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante e prodotta dal sito mudsemplificato.ecocerved.it/
- copia dell’attestazione di versamento dei diritti di segreteria alla competente Camera di commercio
- copia del documento di identità del dichiarante (solo qualora la Comunicazione sia sottoscritta con firma autografa)
Il file unico deve essere spedito esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata), all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it (valido per tutto il territorio nazionale).
Non è più ammessa la spedizione postale, che viene considerata inesatta modalità di trasmissione della Comunicazione ed è soggetta a sanzione.
- Diritti di segreteria
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L´importo dei diritti di segreteria varia a seconda della modalità di presentazione della denuncia.
Denuncia telematica: euro 10,00
Denuncia semplificata via PEC: euro 15,00Deve essere versato un unico diritto di segreteria, pari a 10,00 euro, nel caso vengano presentate contestualmente per la stessa unità locale le seguenti Comunicazioni:
- Comunicazione rifiuti speciali
- Comunicazione veicoli fuori uso
- Comunicazione imballaggi
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Modalità di pagamento:
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Carta di credito o TelemacoPay
Il pagamento può essere effettuato con carta di credito appartenente ad uno dei seguenti circuiti: CartaSì, Visa e MasterCard, con carta TelemacoPay, previa attivazione della stessa (collegandosi al sito www.registroimprese.it/registrazione e seguendo il percorso guidato). - PagoPA
Per le denunce MUD semplificate è consentito effettuare il pagamento solo con PagoPA
- Retifiche e/o correzioni di denunce già presentate
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Non sono ammesse né integrazioni né rettifiche successive alla presentazione della Comunicazione. Tuttavia, è sempre consentito presentare una nuova Comunicazione, in sostituzione della precedente incompleta o parzialmente scorretta, purché la nuova Comunicazione venga trasmessa nei termini previsti e dietro nuovo versamento dei diritti di segreteria.
- Sanzioni
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Il D. Lgs 152/2006 prevede sanzioni pecuniarie per i seguenti casi:
- mancata effettuazione delle Comunicazioni prescritte
- Comunicazione incompleta o inesatta
- Comunicazione tardiva