Imprese artigiane

La Camera di commercio verifica il possesso dei requisiti per conferire all'impresa la qualifica di "impresa artigiana" e iscriverla nella sezione speciale del Registro imprese.

La Regione Piemonte ha modificato le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al registro imprese (Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 - 27 pagine, 150 kB). La legge, in vigore dal 15 maggio 2013, ha abolito l'Albo delle imprese artigiane e le Commissioni provinciali per l'artigianato del Piemonte.
Le funzioni amministrative di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro imprese sono affidate alle Camere di commercio.

Chi deve iscriversi

Tutte le imprese che hanno le caratteristiche artigiane previste dalla legge (Legge 443/85).

Impresa Artigiana

È artigiana l'impresa che ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione di alimenti o di bevande.

Imprenditore Artigiano

È imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L'imprenditore artigiano deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore. 
Nel caso di società, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dai soci partecipanti al lavoro.
È possibile avere, a livello nazionale, una sola posizione artigiana come titolare o socio partecipante.

Iscrizione nella sezione speciale del registro imprese

La Legge regionale n.5 del 2013 ha abolito l'Albo delle imprese artigiane. La Camera di commercio, verificato il possesso dei requisiti, conferisce all'impresa la qualifica di "impresa artigiana" e la iscrive nella apposita sezione speciale del registro imprese.

Tale annotazione ha carattere costitutivo e sostituisce l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Alla Camera di commercio spetta anche il compito di trasmettere l'annotazione all'INPS, allo scopo di applicare la legislazione in materia di assicurazione, previdenza e assistenza (inserimento negli elenchi previdenziali del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari).

Forme giuridiche previste per l'iscrizione nella sezione speciale delle Imprese Artigiane

  • Impresa individuale
  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice
  • Società a responsabilità limitata con unico socio
  • Società a responsabilità limitata pluripersonale
  • Società cooperativa con soci contitolari

In caso di s.n.c., la maggioranza dei soci deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo; in caso di due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due.
Per le s.a.s. è necessario che ogni socio accomandatario svolga attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e che non sia socio accomandatario o socio unico di s.r.l. in altre società anche non artigiane.
Per le s.r.l. unipersonali è necessario che il socio unico svolga attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e che non sia socio accomandatario o socio unico di s.r.l. in altre società anche non artigiane.
L’organo amministrativo può essere rappresentato da un amministratore unico, nella persona del
socio artigiano oppure da un Consiglio di amministrazione nell’ambito del quale il socio artigiano sia
il Presidente.
Nelle s.r.l. pluripersonali (che non hanno l'obbligo di annotazione nella sezione artigiana, anche qualora siano in possesso dei requisiti) la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo e detenere la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti.
Nel caso in cui l’organo amministrativo sia rappresentato da un amministratore unico, questo deve
essere uno dei soci artigiani; nel caso di organo amministrativo collegiale o pluripersonale, deve essere formato in prevalenza numerica da soci artigiani. È ammessa la figura del consiglio di amministrazione composto da due soggetti, di cui uno solo artigiano: in tale caso il socio artigiano deve detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società (art. 5 della legge 443/1985 e s.m.i.).
Nelle società cooperative è necessario che i soci siano inquadrati come lavoratori autonomi e la maggioranza di essi deve prestare attività lavorativa prevalente nel processo produttivo.
L'organo di amministrazione deve essere composto, in maggioranza, da soci artigiani.
Nei consorzi e nelle società consortili è necessario che partecipino almeno due terzi di imprese artigiane e che detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Requisiti soggettivi

  • Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
    Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione), per motivi familiari o per altri motivi che consentono lo svolgimento di attività lavorativa autonoma (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari)
  • Avere raggiunto la maggiore età
  • Svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo
  • Non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%)
  • Possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate dalla legge (ad esempio acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione, autotrasportatori, manutentori di aree verdi, eccetera..).

Requisiti oggettivi

Al fine della corretta gestione delle pratiche artigiane, precisiamo quanto segue:

  1. se viene trasmessa al registro delle imprese una pratica per un'impresa artigiana, senza la compilazione della parte relativa all'artigianato (previdenza, soci lavoratori, ecc.), questa viene comunque evasa. Un caso tipico è costituito dalle pratiche di atti notarili.
    Conseguentemente, se l'ufficio registro imprese riceve una pratica notarile senza l'allegato per la parte specifica relativa alla previdenza artigiana, essa viene comunque evasa immediatamente; il soggetto che si occupa della consulenza amministrativa per l'impresa interessata deve a sua volta inviare al registro imprese la pratica riguardante soltanto i dati relativi alla previdenza artigiana (esente da diritti e bollo);
  2. è fondamentale verificare che, a seguito dell'evasione della pratica, l'impresa mantenga i requisiti previsti dalla legge quadro sull'artigianato (legge 443/1985 e s.m.i.);
  3. se, a seguito dell'evasione della pratica, l'impresa perde i requisiti artigiani, occorre trasmettere una pratica di cancellazione dalla sezione speciale di impresa artigiana.

 

Contatti

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Ultima modifica: Martedì 29 Agosto 2023