La Legge n. 26/2026, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28/02/2026, ha previsto la proroga al 15 settembre 2026 della possibilità di emettere il Fir (formulario di identificazione rifiuti) in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale.
Il formato scelto dal produttore/detentore determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera.
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RENTRI: nuovo ciclo formativo rivolto a imprese ed enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI, con particolare attenzione al FIR Digitale e ai servizi di supporto del Rentri relativamente al FIR digitale e al registro cronologico di carico e scarico digitale.
La partecipazione agli eventi è gratuita e aperta a tutti gli interessati.
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RENTRI: categorie escluse dall'obbligo di iscrizione
Dal 1° gennaio 2026 la Legge di Bilancio 2026 modifica la disciplina del RENTRI, riducendo la platea dei soggetti obbligati all’iscrizione ed introducendo nuove esclusioni.
Tra i soggetti ora esentati rientrano, tra gli altri, i Consorzi del riciclo, alcune micro e piccole imprese, gli imprenditori agricoli, diverse attività dei servizi alla persona e i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di impresa.
Resta confermata la scadenza del 13 febbraio 2026 per l’iscrizione dei soggetti obbligati del terzo scaglione, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa.
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RENTRI: Iscrizione entro il 15 dicembre e da febbraio FIR digitale
Nuovo step per le iscrizioni al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti: dal 15 dicembre parte l’obbligo anche per le aziende produttrici di rifiuti pericolosi fino a dieci dipendenti, i medesimi produttori individuali non costituiti in forma d’impresa e gli altri soggetti finora esclusi.
La finestra temporale per effettuare l’adempimento è compresa fra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026.
VADEMECUM DIGITALE RENTRI
È online il vademecum digitale per imprese e associazioni: una guida agli strumenti online messi a disposizione dei soggetti obbligati in previsione dell'entrata in vigore del RENTRI.
Il RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità - è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Istituito dall’art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e disciplinato dal Regolamento 59/2023, è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Obbligo di iscrizione al RENTRI
La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale.
A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi:
- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- Soggetti delegati dai produttori iniziali
A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 devono iscriversi:
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)
A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi:
- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti
I produttori di rifiuti non rientranti in queste tipologie non si iscriveranno ma dovranno registrarsi al RENTRI per vidimare digitalmente i FIR.
Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)
Dal 13 febbraio 2025, data di entrata in vigore del modello di FIR di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (c.d. “nuovi modelli”), non è più possibile vidimare i FIR recandosi presso la Camera di commercio o presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Da tale data, infatti, il FIR in formato cartaceo, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 deve essere vidimato digitalmente utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Per vidimare digitalmente il FIR cartaceo gli operatori possono utilizzare:
- il proprio sistema gestionale mediante interoperabilità con il RENTRI;
- i servizi messi a disposizione dal RENTRI se non dispongono di un proprio sistema gestionale.
I servizi di supporto possono essere utilizzati da:
- operatore iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall’area riservata “Operatori”
- operatore non iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall'area “Produttori di rifiuti non iscritti”.
La vidimazione digitale dei formulari cartacei non comporta alcun pagamento di diritti o contributi.
Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR esclusivamente in formato digitale.
AGGIORNAMENTO (Legge n. 26/2026, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28/02/2026):
>>> Fino al 15 settembre 2026, sarà ancora possibile emettere in formato cartaceo il Fir in alternativa al formato digitale. Tali formulari cartacei devono essere comunque vidimati preventivamente tramite i servizi di supporto del Rentri.
>>> Le sanzioni amministrative relative alla mancata o incompleta trasmissione al Rentri dei dati contenuti nei formulari di identificazione dei rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.
>>> Il passaggio obbligatorio al Fir digitale slitta quindi al 15 settembre 2026
Il Registro di carico e scarico dei rifiuti
I registri di carico e scarico dei rifiuti di cui al Dm 59/2023 potranno essere utilizzati solo fino al 12 febbraio 2026. Dal 13 febbraio 2026 tali registri non sono più soggetti a vidimazione cartacea da parte della Camera di Commercio. La vidimazione dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità digitale utilizzando i servizi disponibili sul portale Rentri.
* in deroga all'obbligo di vidimazione digitale e in attesa dell'emanazione del decreto che fisserà le modalità di applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti alle Forze Armate, alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, tali Amministrazioni - non iscritte al Rentri - continueranno ad utilizzare il registro cronologico di carico scarico rifiuti in formato cartaceo anche dopo il 13/02/2026. La Camera di Commercio continuerà a vidimare i registri cartacei di cui al Dm59/2023 intestati a tali Amministrazioni.
