Cronotachigrafi

Tachigrafi intelligenti V2 – Obbligo di retrofit per i veicoli operanti in uno Stato membro diverso da quello di registrazione

Il Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 ha disposto l’obbligo di installazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione  per i veicoli adibiti ai trasporti transfrontalieri.

Per i veicoli attualmente equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti la scadenza per la sostituzione del dispositivo è il 31/12/2024 si segnala la possibiltà del periodo di tolleranza di due mesi, fino a febbraio 2025 finalizzato all'adeguamento previsto dalla normativa, per i mezzi dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione è il 19/08/2025 mentre per i veicoli commerciali con peso massimo tra 2,5 e 3,5 tonnellate la sostituzione dovrà essere effettuata entro il 01/07/2026.

Con Circolare del 16 aprile 2026 , il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che l'obbligo di installazione e utilizzo del tachigrafo sui veicoli leggeri (massa superiore a 2,5 e fino a 3,5 tonnellate) si applica esclusivamente ai veicoli che effettuano: 
- trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o operazioni di cabotaggio; 
- trasporti di merci in conto proprio in ambito internazionale in cui la guida costituisce l’attività principale del conducente. 

Sono, invece, esclusi i trasporti di merci: 
- in conto terzi o in conto proprio in ambito nazionale; 
- in ambito internazionale in conto proprio quando la guida non costituisce l’attività principale del conducente 

Al fine di favorire un ordinato passaggio al tachigrafo di seconda generazione da parte di tutti i mezzi interessati, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy raccomanda la sostituzione dello strumento di controllo già in occasione della verificazione periodica dello stesso.

Circolare MIMI 
 

 

Registrare con la tecnologia digitale i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman e autocarri per garantire maggiore efficienza alle imprese del settore e più efficacia all'attività di controllo: obiettivi dell'utilizzo del tachigrafo digitale, così come disciplinato dalla normativa, sono l'aumento della sicurezza nella circolazione su strada e il miglioramento delle condizioni di lavoro degli autisti, in un'ottica di armonizzazione delle regole, a livello comunitario, a vantaggio di una concorrenza leale fra le imprese. 

Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali:

  • un'unità collegata in maniera sicura al veicolo, per rilevare i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida, le anomalie e i guasti;
  • una smart-card o carta tachigrafica.


Sono obbligati al possesso del cronotachigrafo digitale coloro che:

  • svolgono attività di trasporto per conto proprio o per conto terzi, come lavoratori dipendenti o artigiani, italiani o stranieri;
  • guidano veicoli che superano le 3,5 tonnellate di peso massimo autorizzato per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o veicoli a 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori;
  • operano sul territorio di uno Stato membro dell´Unione Europea ed effettuano trasporti nazionali o internazionali.


Le competenze della Camera di commercio riguardano:

  • il rilascio delle carte tachigrafiche;
  • la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
  • la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo.
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Ultima modifica: Venerdì 03 Luglio 2026