Composizione negoziata della crisi di impresa

L’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, previsto dagli artt. dal 12 al 25 quinquies del D.lgs 14/2019, è un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà ed è finalizzato al loro risanamento.
La citata normativa prevede che l’imprenditore commerciale ed agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere l’avvio di una procedura volontaria di composizione negoziata per la soluzione della crisi quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Tale procedura, tramite la nomina di un esperto indipendente che agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, mira ad individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Come avviare la procedura

La richiesta deve essere presentata tramite una piattaforma telematica nazionale raggiungibile all'indirizzo www.composizionenegoziata.camcom.it
La piattaforma si struttura in due sezioni:

  • un’area pubblica, accessibile liberamente agli imprenditori, nella quale è disponibile una lista di controllo particolareggiata che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il contenuto della piattaforma;
  • un’area riservata, accessibile agli imprenditori tramite SPID/CNS/CIE per la presentazione della vera e propria istanza di attivazione della procedura.

Richiesta di misure protettive

L’imprenditore può chiedere, con l'istanza di avvio della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa o anche successivamente, l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio; tale richiesta sarà pubblicata, unitamente all’accettazione dell’esperto, nel registro delle imprese (art. 18 D.Lgs 14/2019).
Dal giorno di pubblicazione nel registro delle imprese, la richiesta di applicazione di misure protettive produce importanti effetti: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, inoltre fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata; è importante tener presente che, come previsto dall’art. 19 del D.Lgs in oggetto, l’imprenditore, con ricorso presentato al Tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione nel registro imprese della richiesta, deve chiedere conferma/modifica delle misure protettive al tribunale stesso, pena l’inefficacia delle stesse. 

Attivazione sospensione di obblighi e di cause di scioglimento

Con le stesse modalità di cui sopra l’imprenditore (solo nel caso di società di capitali) può anche dichiarare che, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 14/2019, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile; a tal fine la dichiarazione è pubblicata nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione. 

Nomina dell'esperto

La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione regionale composta da:

  • due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione;
  • due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione;
  • due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal Prefetto del capoluogo di regione.

Nel caso di imprese sotto soglia (cioè che presentino congiuntamente i seguenti tre requisiti: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro; debiti di ammontare non superiori a 500.000 euro), la nomina dell’esperto viene fatta dal Segretario generale della Camera di commercio in cui ha sede legale l’impresa richiedente.

Come iscriversi nell'elenco degli esperti

Il D.Lgs 14/2019 ha previsto che presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione sia formato l’elenco di esperti per la composizione negoziata della crisi di impresa, nel quale possono essere inseriti:

  • i professionisti iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • i professionisti iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso almeno in 3 casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  • coloro che, pur non avendo i requisiti sopra menzionati, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'iscrizione all'Elenco, oltre al possesso dei requisiti sopra indicati, è subordinata anche al possesso di specifica formazione che il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre scorso, nel definire il programma, ha stabilito in 55 ore.
L'istanza di iscrizione all'Elenco degli Esperti va presentata agli Ordini professionali di appartenenza, i quali, verificata la completezza della domanda e della documentazione allegata, comunicheranno alle rispettive Camere di Commercio capoluogo di regione i nominativi dei professionisti idonei.
Le figure sopra indicate che non sono iscritte in albi professionali (c.d. “manager”) presenteranno istanza di iscrizione direttamente alla CCIAA capoluogo di regione.

Costi

Diritti di segreteria: il decreto interministeriale 10 marzo 2022 (pubblicato il 1° giugno in Gazzetta ufficiale) ha stabilito, per le domande di composizione negoziata della crisi d’impresa presentate a partire dal 16 giugno 2022, il versamento da parte del richiedente di un diritto di segreteria pari a € 252,00.
L’istanza è altresì soggetta all’applicazione dell’imposta di bollo telematica, nella misura di 16,00 €, per un importo complessivo di 268,00 €.
Durante la fase di compilazione da parte del Rappresentante Impresa, la Piattaforma telematica nazionale di composizione negoziata consentirà l’accesso diretto al “Servizio Online pagamenti PagoPA (SIPA)” per effettuare il versamento del totale complessivo di € 268,00 in unica soluzione; la presentazione dell’istanza sarà vincolata all'allegazione della ricevuta del pagamento online PagoPA.
Le istruzioni dettagliate per effettuare il pagamento sono riportate nel "manuale pagamenti"

Compenso dell'esperto: il compenso dovuto all’esperto al termine della procedura è definito dall’art. 25-ter del decreto legislativo ed è determinato tenendo conto dell'opera prestata, della sua complessita', del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state  condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice diviso per scaglioni.
Il compenso complessivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00; solo nel caso in cui l'imprenditore  non  compare  davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro, il  compenso è liquidato in euro 500,00.


OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA - Prima edizione
Dati aggiornati al 15 maggio 2022

La prima edizione dell’Osservatorio nazionale sulla composizione negoziata è realizzata da Unioncamere a sei mesi esatti dall’avvio della procedura, introdotta all’interno del nostro ordinamento giuridico dal decreto legge 24 agosto 2021, n.118. Quest’analisi presenta, in termini sintetici,  l’andamento dell’istituto della composizione, esaminando i principali dati relativi alla tipologia di imprese che hanno fatto domanda, (forma giuridica, addetti, settori economici, fatturato ed anzianità) ed esaminando anche i dati sui gruppi d’impresa e sulle imprese sottosoglia, le richieste di misure protettive, di risorse finanziarie, eccetera
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Ultima modifica: Giovedì 2 Marzo 2023