Impresa sociale

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V  del codice civile, che, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale)

Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,  acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme di cui al D. Lgs. 112 del 2017 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di “interesse generale”, a condizione che per dette attività d’impresa adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in linea con le norme del più volte citato decreto.

Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n.  117.
L'impresa sociale viene ricompresa nel perimetro degli enti del Terzo settore in quanto anch'essa si caratterizza per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizzate attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi.

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

  • le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
  • le società costituite da un unico socio persona fisica;
  • gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Attività di interesse generale delle imprese sociali

Per  attività di interesse generale si intendono:

  • interventi e servizi sociali (art. 1 co. 1 e 2  L. 328/2000), interventi servizi e prestazioni (L. 104/1992 e L. 112/2016);
  • interventi prestazioni sanitarie;
  • prestazioni socio-sanitarie (D.P.C.M. 14 febbraio 2001);
  • educazione, istruzione e formazione professionale (L. 53/2003), attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
  • formazione universitaria e post-universitaria; 
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale;
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 223/1990;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
  • servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti  composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri  enti del Terzo settore;
  • cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125;
  • attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di  rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; 
  • servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
  • alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare  bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  • accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
  • microcredito, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 385/1993;
  • agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 141/2015;
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Queste attività si intendono svolte in via principale quando i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.


Iscrizione nell’apposita Sezione del Registro Imprese

L’impresa sociale si costituisce per atto pubblico.
Le imprese sociali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 16 marzo 2018, devono depositare entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la  sede legale i seguenti atti e documenti:

  1. l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
  2. il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
  3. il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 112/2017;
  4. per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all'art.2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui ai punti 2) e 3);
  5. ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l'adempimento si esegue mediante deposito del
regolamento e delle sue successive modificazioni.


Adeguamento delle imprese sociali già costituite al 20 luglio 2017 (nota informativa storica)

Il D. Lgs. 112/2017 aveva stabilito che le imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore (20 luglio 2017) dovessero adeguarsi alle disposizioni entro il 20 gennaio 2019 .
Entro tale termine esse potevano modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole per escludere l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Il Ministero dello sviluppo economico, con propria circolare 3711/C - tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5, commi 1 e 2 e dall’art. 10 della Direttiva U.E. 1132/2017 - ha indicato che le modifiche statutarie sopra indicate dovessero essere verbalizzate con atto pubblico notarile.

Le cooperative sociali e i loro consorzi iscritti di diritto nella sezione speciale con la qualifica di impresa sociale sono comunque stati esclusi dall’obbligo di adeguamento .

Contatti

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Ultima modifica: Mercoledì 11 Gennaio 2023