Registro carico/scarico e Formulario identificazione rifiuti

 

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti  (RENTRi)
 

Aggiornamento tracciabilità dei rifiuti: RENTRI

Il 6 novembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del MASE n.143 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

Per maggiori informazioni, consultare il sito del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 "Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»".

Il RENTRi è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

Il Regolamento, in vigore dal 15 giugno 2023, disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del RENTRi, definendo:

  • i modelli e i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

  • i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;

  • le modalità per la condivisione dei dati con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRi;

  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;

  • le modalità di accesso ai dati del RENTRi da parte degli organi di controllo;

  • le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

I soggetti obbligati si iscriveranno al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende. Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.
I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e il formulario di identificazione saranno applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Come previsto dall'art. 21 del Decreto, le modalità operative del sistema saranno definite,  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del MASE.  

 

Il registro di carico e scarico rifiuti e il formulario di identificazione dei rifiuti consentono di documentare il regolare svolgimento della gestione dei rifiuti, dalla produzione al trasporto fino alla destinazione: sul registro vanno registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti; il formulario invece accompagna il trasporto dei rifiuti

 

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE AGRICOLE

Il D. Lgs. 152/2006, art. 193, comma 1, prevede che i rifiuti durante il trasporto siano accompagnati da un formulario di identificazione.

L'art. 4-quinquies della legge 205/2008, di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, prevede che siano esenti dal formulario di identificazione le imprese agricole nel caso trasportino rifiuti speciali derivanti da attività agricole e agro-alimentari, qualora il trasporto sia effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
Non è, inoltre, richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, purchè lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.

 

GUIDA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI

Ecocerved srl, società per l'ambiente delle Camere di Commercio, ha redatto, in convenzione con Unioncamere Piemonte, la Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti nella quale si possono reperire una serie di informazioni ed esempi utili per la compilazione dei registri e dei formulari. La guida contiene inoltre delle indicazioni e dei chiarimenti operativi, che si sono resi necessari a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in campo ambientale".

 

Ultima modifica: Lunedì 15 Gennaio 2024