Requisiti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere

I requisiti (morali e professionali) devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati), da eventuali preposti e da tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo l’attività di spedizioniere per conto dell’impresa.

Requisiti morali:

  • non essere stato condannato per delitti contro l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria, il commercio, il patrimonio, nonché per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646 (requisito che deve possedere anche ogni membro dell’organo amministrativo).

Requisiti professionali:

  • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali
             oppure
  • aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico – economiche
             oppure
  • aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, comprovato da idonea documentazione, in qualità di titolare, legale rappresentante o dipendente impiegato di 1° livello o dirigente con mansioni operative, per almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, presso un’impresa del settore, che abbia esercitato legittimamente l’attività di spedizioniere
             oppure
  • solo per i cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo: titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

Requisiti finanziari:

  • cauzione: € 258,00 in titoli di stato o garantiti dallo stato o in denaro o titoli al portatore (nei due ultimi casi il deposito deve avvenire presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca d’Italia)
  • capacità finanziaria: il limite minimo di capacità finanziaria è di euro 100.000,00 da dimostrare:
    per le società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, società in nome collettivo: dall’ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato oppure dall’ammontare del totale dei conferimenti [se questo fosse inferiore a euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto, con fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione (polizza fideiussoria) o da aziende di credito (fideiussione bancaria)1 ]
    per le imprese individuali e le società cooperative: dal possesso di immobili, da un deposito vincolato in denaro o titoli, da garanzie fideiussorie (polizza fidejussoria o fideiussione bancaria 1 ).

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1 polizza fideiussoria o fideiussione bancaria: le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 82 n.348, art. 1, lett. c.  Nei contratti di fideiussione bancaria o di assicurazione devono essere indicati:

  • causale della garanzia:  la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempimenti alle disposizioni della legge 1442 del 14.11.1941, s’intende esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività

  • somma garantita: fino  al raggiungimento del limite minimo previsto.

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Ultima modifica: Venerdì 3 Febbraio 2023