Requisiti imprese di autoriparazione

Il responsabile tecnico nominato nelle imprese di autoriparazione deve possedere i seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità europea, oppure di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
     
  2. non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione;
     
  3. possedere uno dei seguenti requisiti tecnico - professionali:
  • avere maturato un periodo di esperienza lavorativa professionale, personale e manuale per l'attività di autoriparazione in imprese operanti nel settore, come operaio qualificato, titolare, socio, amministratore o familiare collaboratore per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque anni;
     
  • aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico - pratico di qualificazione seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
     
  • aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
     
  • aver esercitato per almeno un anno attività di autoriparazione in qualità di titolare o socio di impresa in data anteriore all'entrata in vigore del DPR 387/1994 (14 dicembre 1994).

I requisiti professionali per l'esercizio dell'attività possono essere posseduti dal titolare/socio amministratore/legale rappresentante, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un procuratore.
Il responsabile tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno all’organico dell’azienda.
Nel caso in cui venga nominato un responsabile tecnico esterno non legato all’impresa da lavoro subordinato, il rapporto di immedesimazione deve essere valorizzato e documentato con apposita procura institoria o comparabile a procura institoria.

La funzione di responsabile tecnico presso un’impresa di autoriparazione deve essere svolta in forma esclusiva e in maniera costante/continuativa, ai fini dello svolgimento della funzione di controllo sul corretto esercizio dell’attività di autoriparazione.

Ogni officina deve pertanto avere un proprio responsabile tecnico, salva l’ipotesi in cui le due distinte officine risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti al medesimo soggetto di svolgere con totale e piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è a carico dell’impresa che, all’atto della comunicazione di inizio attività, dovrà darne esplicita notizia.

DOCUMENTAZIONE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE

Si ricorda che la data di inizio attività non può essere antecedente alla data di presentazione della SCIA al Suap

 

 

 

 
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Ultima modifica: Venerdì 3 Febbraio 2023