Modulistica Registro imprese

AVVISI:

FIRMA DIGITALE ANCHE PER LE DITTE INDIVIDUALI E PER I SOGGETTI ONLY REA DAL 01.01.2024
Dal 1° gennaio 2024,  per la presentazione di domande di iscrizione e modifica al registro imprese / rea delle imprese individuali e dei soggetti collettivi iscritti solo nel Repertorio Economico Amministrativo al registro delle imprese / r.e.a. da parte di soggetti delegati (non commercialisti) non è più possibile utilizzare il modello c.d. "procura ComUnica" con la firma autografa del soggetto obbligato / legittimato. Ne consegue che per le pratiche trasmesse da soggetti non commercialisti, è necessaria la firma digitale del soggetto obbligato / legittimato.
Al fine di agevolare il flusso delle pratiche di fine anno, l’estensione dell'obbligo della firma digitale del soggetto obbligato / legittimato sarà posticipata al 1° marzo 2024 per le istanze di cancellazione delle imprese individuali e dei soggetti only rea.

FIRMA DIGITALE PER LE PRATICHE SOCIETARIE
Dal 1° gennaio 2023
, come previsto dall’art. 5 del d.lgs 183/2021 - in attuazione dell’art. 31 della legge 340/2000, per la presentazione o il deposito di pratiche societarie al registro delle imprese / r.e.a. da parte di soggetti delegati (non commercialisti) non è più possibile utilizzare il modello c.d. "procura ComUnica" con la firma autografa del soggetto obbligato / legittimato.
Ne consegue che per le pratiche societarie (registro imprese e r.e.a., ivi comprese le pratiche previdenziali artigiane) trasmesse da soggetti non commercialisti, è necessaria la firma digitale del soggetto obbligato / legittimato.
Per quanto riguarda i commercialisti iscritti e gli esperti contabili iscritti nelle sezioni A e B del relativo albo, nulla è variato per la maggior parte delle pratiche: essi possono continuare a trasmettere le pratiche societarie al registro imprese e r.e.a. apponendo la propria firma digitale in qualità di professionista incaricato, sia sulla distinta sia sugli eventuali documenti allegati, quali:
- i bilanci di cui all’art. 2435 c.c. e tutti gli altri atti assimilabili (bilanci consolidati, bilanci sociali, situazione patrimoniale dei consorzi, eccetera);
- gli altri atti e fatti la cui iscrizione è prevista dalla legge, per i quali non è richiesto l’intervento del notaio.

Eccezioni:

- Pratiche societarie di cancellazione. Considerata l'importanza dell'adempimento che pone fine alla vita dell'impresa, per le pratiche societarie di cancellazione, ancorchè sottoscritte digitalmente dal commercialista, è richiesta altresì la firma digitale del/dei soggetto/i obbligato/i, secondo lo schema sotto riportato:
1. Cancellazione società di persone senza atto notarile (SNC - SAS): firma digitale di tutti gli amministratori;
2. Cancellazione società di capitali senza atto notarile (con annessa dichiarazione e bilancio finale): firma digitale del/dei liquidatore/liquidatori;
3. Cancellazione società semplice (contratto verbale): firma digitale di un amministratore; le restanti e comunque necessarie firme degli altri soci possono essere raccolte in forma autografa.

- Pratiche che richiedono allegati obbligatori che, per la loro natura e/o il loro contenuto, non possono essere sottoscritti da soggetti diversi da coloro che rendono la dichiarazione (ad esempio S.c.i.a. camerale, dichiarazione sostitutiva per recesso unilaterale, accettazione carica, ecc.): il commercialista o il legale rappresentante appone la firma digitale sulla distinta mentre sugli allegati la sottoscrizione dell'interessato/degli interessati può essere autografa.

- Pratiche destinate esclusivamente ad altri enti (Inps, Agenzia delle entrate, Inail eccetera): trattandosi di pratiche non destinate al registro imprese e r.e.a., non viene fornita alcuna indicazione riguardo alla modalità di sottoscrizione delle stesse, salvo che per le pratiche previdenziali artigiane la cui competenza è affidata alle Camere di commercio e per le quali si applicano pertanto le regole in precedenza esposte. 

Si ricorda che le imprese possono ottenere il rilascio del dispositivo di firma digitale del proprio legale rappresentante / amministratore, tramite richiesta agli sportelli della Camera di commercio o agli Enti certificatori disponibili online.

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA  MODULISTICA REGISTRO IMPRESE

Il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/10/2013 ha approvato le specifiche tecniche della modulistica registro imprese / r.e.a..

Sulla base di tali specifiche teniche, con la Circolare del 27/02/2014 n. 3668/C - file in formato pdf, 552 kB, 103 pagine - il Ministero dello Sviluppo Economico ha formulato le istruzioni per la compilazione della modulistica del registro imprese / r.e.a.

 

N.B.:  vedere anche la "Guida interattiva agli adempimenti societari".

La Guida, approvata dal Comitato esecutivo di Unioncamere, è disponibile anche in formato pdf

 

ELENCO MODELLI ALLEGATI (tutti i documenti sono in formato pdf compilabile):

 

Disponibile on line l’informativa Privacy.

Ultima modifica: Giovedì 14 Marzo 2024