Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 37, c. 3 e 3-bis del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 97/2016
- Burocrazia zero
Art. 37 - Zone a burocrazia zero
c. 3: I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.
Si attendono pertanto gli esiti dell'attività che i soggetti sperimentatori dovranno compiere.
- Attività soggette a controllo
Art. 37 - Zone a burocrazia zero
c. 3-bis: Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo:
- Agenti e rappresentanti di commercio;
- Agenti di affari in mediazione;
- Spedizionieri;
- Installazione di impianti;
- Autoriparazione;
- Imprese di pulizia;
- Imprese di facchinaggio;
- Commercio all'ingrosso.