Agenti di affari in mediazione (mediatori)

NOTA

Prima di concludere contratti di mediazione, verifica l'iscrizione al Registro Imprese sul sito www.registroimprese.itL'affidabilità è fondamentale.

In caso di dubbi, contatta l'ufficio Registro imprese via mail all'indirizzo registro.imprese@cn.camcom.it​​​​

 

L'attività è disciplinata dalla legge  39/1989 e dalle successive modifiche e integrazioni.

L'agente di affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare (senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza) nei seguenti settori:

  • immobiliare (svolgono l’attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
  • con mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare (svolgono l’attività di mediazione nel settore immobiliare per conto e su incarico di una sola parte);
  • merceologico (sono mediatori merceologici coloro che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari concernenti merci, derrate, bestiame);
  • servizi vari (sono agenti in servizi vari coloro che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a specifici servizi).

Esclusioni: le attività di mediazione assicurativa, creditizia e marittima non sono soggette alla normativa che disciplina gli Agenti di affari in mediazione, ma alle rispettive leggi speciali: D. lgs n. 209/2005 e Regolamento Isvap n. 5/2006 (mediazione assicurativa); D.P.R. n. 287/2000 (mediazione creditizia); L. n. 478/1968 e D.P.R. n. 66/1973 (mediazione marittima).

Inizio attività:
Dall’8 maggio 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 59/2010 che ha soppresso il precedente Ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalla Camera di commercio, lasciando però inalterati i requisiti per l’esercizio dell’attività.
Per iniziare l'attività è pertanto necessario presentare, in allegato alla modulistica del registro imprese della Camera di commercio, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) corredata dalle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti  dalla normativa, utilizzando la procedura “ComUnica” secondo le regole dettate dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011 (file formato pdf, 5 pagine, 40 kB); in ogni caso la data di inizio attività dichiarata nella modulistica registro imprese non può essere precedente  alla data di presentazione della SCIA.
Il "mediatore occasionale" (cioè colui che per un solo periodo non superiore a sessanta giorni continuativi nel corso dell'anno esercita l'attività) deve essere in possesso di tutti i requisiti prescritti  dalla normativa e seguire le stesse procedure, indicando inoltre, all'atto della presentazione della SCIA di inizio attività, anche la data di cessazione della stessa, che dovrà essere non dopo il 60° giorno successivo. 
Lo svolgimento dell’attività di mediatore occasionale è subordinato unicamente all'iscrizione nell’apposita sezione del REA: pertanto non è prevista alcuna preventiva iscrizione/passaggio dal R.I..
La segnalazione dell’avvio dell’attività in detta forma non può essere presentata più di una volta all’anno: con ciò intendendo l’anno solare a scadenza 31 dicembre.

Iscrizione nell'apposita sezione RI/REA:
ll D.M. del 26.10.2011 ha previsto anche che:

I soggetti che cessano di svolgere l’attività di mediazione all’interno di un’impresa hanno facoltà di richiedere, entro il termine decadenziale di novanta giorni, l’iscrizione nell’apposita sezione del R.E.A. che consente loro, se in possesso di un requisito professionale non più considerato valido dalla normativa attualmente in vigore (es: mancanza del diploma di istruzione secondaria di secondo grado), di conservarlo e mantenerlo nel tempo; tale iscrizione è però soggetta ad un diritto annuale di euro 18.

La richiesta di iscrizione avviene tramite la compilazione della sezione Iscrizione nell’apposita sezione (a regime)” del modello “MEDIATORI” con indicazione del motivo per il quale è cessato il rapporto con l’impresa del settore; il modello deve essere presentato per via telematica con l’applicativo ComUnica al Registro delle imprese.

Si evidenzia che la cessazione dell’attività può essere conseguenza di fatti o atti strettamente collegati alla persona che chiede l’iscrizione, ad esempio licenziamento, dimissioni o recesso, ma può anche essere conseguenza di fatti allo stesso completamente estranei, come ad esempio la cessazione dell’attività da parte dell’impresa presso la quale operava.

Per maggiori informazioni sugli adempimenti previsti dal decreto MISE del 26 ottobre 2011 (file formato pdf, 5 pagine, 40 kB) e sulla compilazione dei modelli del registro imprese e SCIA Mediatori,  fare riferimento al documento analitico predisposto dalla Camera di Commercio di Torino.

 

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Ultima modifica: Martedì 2 Gennaio 2024