Installatori di impianti

Rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37 le seguenti tipologie di impianti, indipendentemente dalla destinazione d'uso (civile/industriale):

a) elettrici: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere

b) elettronici: impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei  segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie a ospitare tali impianti

c) riscaldamento: impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali

d) idrosanitari: impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie

e) a gas: impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

f) di sollevamento (ascensori e simili): impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili 

g) di protezione antincendio

Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER):

Attività escluse (elenco non esaustivo)

Non sono riconducibili all'ambito di applicazione del DM 37/08 le seguenti attività:

  • Manutenzione ordinaria degli impianti, intesa come "interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria sull’impianto termico e sui serbatoi GPL;

  • Attività di fumista e spazzacamino, intesa come pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria e non ricomprendente interventi di modifica degli elementi dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione e la manutenzione, anche ordinaria, dell'impianto termico;

  • L’installazione di impianti di produzione di energia superiore a 20 kw nominale e, comunque, l’installazione di celle fotovoltaiche connesse solo alla rete del fornitore o distributore di energia posta a monte del punto di fornitura dell’energia e laddove non esista alcun collegamento con l’impianto installato a valle (circ. MSE 7821 del 07/08/2007);

  • Impianti elettrici ed elettronici relativi a installazione mobili non collegati agli edifici, quali luminarie o impianti per il funzionamento di palchi o stands. Impianti di pubblica illuminazione (salvo il caso in cui cui siano posti al servizio di edifici e/o relative pertinenze di pubblica utilità);

  • Attività di assemblaggio di quadri elettrici (attività pre-impiantistica);

  • Installazione e manutenzione di elettrodomestici o macchinari;

  • Installazione e manutenzione di impianti vari non posti al servizio di edifici.

 

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Ultima modifica: Venerdì 3 Febbraio 2023