Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER)

L’art. 15 del D. Lgs 28/2011 prevede che la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali indicati, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

 

Corsi di formazione 

Gli installatori di impianti in attività al 1° agosto 2013 abilitati ai sensi dell’art.4 del DM 37/2008 sono già abilitati agli impianti FER senza bisogno di alcun corso di formazione.

Gli installatori di impianti abilitati dopo il 1° agosto 2013 mediante laurea, diploma o idonea esperienza di lavoro sono già abilitati agli impianti FER senza bisogno di alcun corso di formazione.

Gli installatori di impianti che sono invece abilitati mediante attestato di formazione professionale devono conseguire apposito corso di formazione professionale di 80 ore.

L’esame finale del corso dovrà essere stato superato al momento della presentazione della domanda di iscrizione o nomina come responsabile tecnico.
 

Corsi di aggiornamento

Tutti gli impiantisti sono in ogni caso obbligati a frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento della durata di 16 ore.
L’impresa ha la facoltà di documentare l’avvenuta effettuazione dell’aggiornamento periodico, presentando apposita pratica di comunicazione unica (soggetta a diritti di segreteria).
 

 

Contatti

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Ultima modifica: Lunedì 4 Settembre 2023