Cancellazioni e scioglimenti d'ufficio

Il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni  nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, detta, all’articolo 40, disposizioni semplificative in merito alle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese delle società di persone, delle società di capitali, delle startup e PMI innovative degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni.

  1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. n. 247/2004, dall’art. 2490, ultimo comma, del Codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore.
     
  2. Nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, il Conservatore dovrà verificare, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale.
     
  3. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
    - il permanere dell’iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire;
    - l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
     
  4. Le startup e l’incubatore certificato, le PMI innovative entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi vengono cancellati dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
     
  5. È previsto lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari.
    Ai fini dello scioglimento e della cancellazione, Unioncamere dovrà trasmettere all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

>>> Testo del D.L. 16 luglio 2020, n. 76

 

 

 

 

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Ultima modifica: Mercoledì 11 Gennaio 2023