Firma delle pratiche telematiche

La distinta della Comunicazione Unica deve essere intestata al soggetto che appone la firma digitale.

Occorre innanziutto distinguere fra le pratiche riguardanti le società (sia per il registro imprese, sia per il r.e.a.) e quelle relative alle imprese individuali.

Società

L’intestatario della distinta dalla pratica può essere (in alternativa):

  1. il notaio, rogante o autenticante;
  2. il professionista incaricato (commercialista o esperto contabile iscritti nelle sezioni A e B del relativo albo), che deve indicare nelle note della pratica gli estremi della propria iscrizione all'albo sopra citato (se dispone di firma digitale con attestato di qualifica, tale precisazione non è necessaria);
  3. un legale rappresentante / amministratore / soggetto legittimato: infatti, a decorre dal 01/01/2023 viene abolita la possibilità di trasmettere le pratiche societarie con la firma digitale di un delegato (intermediario non commercialista).

In caso di verbale di assemblea / c.d.a. relativo a rinnovo cariche / delega poteri, non vi è obbligo di riportare la frase di attestazione di corrispondenza all´originale, né di apporvi la firma digitale, in quanto si tratta di semplice allegato che avvalora ciò che viene iscritto a registro imprese, e non è in sé oggetto né di deposito, né di iscrizione.

Nel caso di iscrizione di nomine non sono necessarie le firme di amministratori / sindaci / liquidatori per accettazione, in quanto si presume che il notaio o il commercialista abbiano provveduto all'accertamento e se ne assumono la responsabilità.

Impresa individuale

L’intestatario della distinta della pratica può essere (in alternativa):

1. il professionista incaricato (commercialista o esperto contabile iscritti nelle sezioni A e B del relativo albo), che deve indicare nelle note della pratica gli estremi della propria iscrizione all'albo sopra citato (se dispone di firma digitale con attestato di qualifica - c.d. firma di ruolo - tale precisazione non è necessaria);
2. il titolare dell'impresa, in possesso di propria firma digitale
3. il notaio, rogante o autenticante (es. per conferimento di procura).

Si ricorda che dal 1° gennaio 2024,  per la presentazione di domande di iscrizione e modifica al registro imprese / rea delle imprese individuali da parte di soggetti delegati (non commercialisti) non è più possibile utilizzare il modello c.d. "procura ComUnica".

Al fine di agevolare il flusso delle pratiche di fine anno, l’estensione dell'obbligo della firma digitale del soggetto obbligato / legittimato sarà posticipata al 1° marzo 2024 per le sole istanze di cancellazione delle imprese individuali.

Quanto sopra indicato in riferimento alle imprese individuali si applica anche ai soggetti "only rea".

Eccezioni:

- Pratiche societarie di cancellazione. Considerata l'importanza dell'adempimento che pone fine alla vita dell'impresa, per le pratiche societarie di cancellazione, ancorchè sottoscritte digitalmente dal commercialista, è richiesta altresì la firma digitale del/dei soggetto/i obbligato/i, secondo lo schema sotto riportato:
1. Cancellazione società di persone senza atto notarile (SNC - SAS): firma digitale di tutti gli amministratori;
2. Cancellazione società di capitali senza atto notarile (con annessa dichiarazione e bilancio finale): firma digitale del/dei liquidatore/liquidatori;
3. Cancellazione società semplice (contratto verbale): firma digitale di un amministratore; le restanti e comunque necessarie firme degli altri soci possono essere raccolte in forma autografa.

- Pratiche che richiedono allegati obbligatori che, per la loro natura e/o il loro contenuto, non possono essere sottoscritti da soggetti diversi da coloro che rendono la dichiarazione (ad esempio S.c.i.a. camerale, dichiarazione sostitutiva per recesso unilaterale, accettazione carica, ecc.): il commercialista o il legale rappresentante appone la firma digitale sulla distinta mentre sugli allegati la sottoscrizione dell'interessato/degli interessati può essere autografa.

- Pratiche destinate esclusivamente ad altri enti (Inps, Agenzia delle entrate, Inail eccetera): trattandosi di pratiche non destinate al registro imprese e r.e.a., non viene fornita alcuna indicazione riguardo alla modalità di sottoscrizione delle stesse, salvo che per le pratiche previdenziali artigiane la cui competenza è affidata alle Camere di commercio e per le quali si applicano pertanto le regole in precedenza esposte. 

Si ricorda che le imprese possono ottenere il rilascio del dispositivo di firma digitale del proprio legale rappresentante / amministratore, tramite richiesta agli sportelli della Camera di commercio o agli Enti certificatori disponibili online.
 

 

 

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Ultima modifica: Giovedì 18 Gennaio 2024