Manutenzione del verde pubblico e privato

Ai sensi dell’art. 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e della DGR 12 aprile 2019, n. 39-8764  l’esercizio dell’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato (codice ateco 81.30) può essere esercitata:

  • dagli iscritti al Registro Unico Produttori (R.U.P.) tenuto dal servizio vivaistico regionale, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
  • dai soggetti in possesso dell’attestato di qualificazione di Manutentore del verde di cui all’art. 1 della DGR 39-8764;
  • dai soggetti in possesso di qualificazione professionale regionale ADA idonea.
    Attualmente per la Regione Piemonte i profili riconducibili alle ADA sono i seguenti:

    • Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi;
    • Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici;
    • Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura;
    • Operatore specializzato in giardinaggio e ortofrutticoltura;
  • dai soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
  • dai soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
  • dai soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
  • dagli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
  • dai soggetti in possesso di una qualifica pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA, ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
  • dai soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

     


Avvertenze

A decorrere dal 22 febbraio 2022 non è più possibile presentare denunce di inizio attività di manutenzione del verde in assenza di uno dei requisiti sopra indicati e/o con mero impegno a frequentare il corso di qualificazione.

A decorrere dal 16 maggio 2020, invece, non è più possibile richiedere la regolarizzazione sulla base dell’art. 11, lettera h) della DGR 39-8764; parimenti, non è possibile valutare, ai fini abilitativi, esperienze di lavoro maturate in qualità di soci, familiari collaboratori, dipendenti o collaboratori ad altro titolo in imprese del settore, salvo che per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi da parte dell’ente formatore.

 

 

 

 

 

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Ultima modifica: Lunedì 4 Settembre 2023