Accordo venditori di mobili/consumatori

In occasione di successivi incontri svoltisi in Camera di commercio, con l'assistenza di un esperto legale e del personale dell'area di regolazione del mercato, i rappresentanti della Confcommercio - Federmobili e i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori (Adiconsum, Federconsumatori e Movimento Consumatori), sono pervenuti alla sottoscrizione del protocollo d'intesa e dei moduli contrattuali garantiti dall'ente camerale mediante l'apposizione del marchio collettivo "Cuneo contratti tipo".

Mediante la sottoscrizione del protocollo di intesa - non sono previste spese per l'adesione - il commerciante di mobili si impegna a utilizzare la modulistica approvata, apponendovi oltre al proprio marchio anche il marchio collettivo "Cuneo-contratti tipo" e a deferire la risoluzione di eventuali controversie allo sportello di conciliazione operante presso la Camera di commercio. L'ente camerale si impegna a realizzare iniziative promozionali riguardanti sia il marchio collettivo che le singole imprese aderenti, anche attraverso l'inserimento delle stesse nel sito camerale o su altro materiale informativo.

Per gli operatori del settore è stato predisposto un contratto di vendita di mobili e beni di arredamento a cui sono annesse delle condizioni generali di vendita. Si tratta di moduli e di clausole specificamente studiate e concordate dai consumatori e dagli operatori del settore, anche alla luce della nuova normativa comunitaria in materia di tutela del consumatore, per cercare di eliminare quelle clausole che potevano essere vessatorie o comunque dare adito a controversie o dubbi. In particolare per quanto riguarda la garanzia, si è tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla direttiva dell'Unione Europea n. n.1999/44/CE del 25.05.1 che troverà applicazione in Italia a partire dal 1 gennaio 2002:

  • garanzia di 2 anni per difetti di conformità o montaggio, se questo è a cura del venditore;
  • garanzia relativa sia alle riparazioni che alle sostituzioni, compresi i materiali e la mano d'opera;
  • possibilità per l'acquirente di denunciare per iscritto i vizi e difetti entro il termine di 2 mesi dalla scoperta.

Utilizzando questa modulistica, i rivenditori di mobili possono elencare in modo chiaro i prezzi della fornitura, qualora si tratti di mobili componibili per i quali non è possibile il dettaglio dei pezzi sul contratto, allegando il disegno e la distinta dei pezzi controfirmata dalle due parti. I consumatori sono invitati a valutare bene l´elenco dei servizi inclusi, di quelli da conteggiare a parte ed il termine di consegna. È prevista la possibilità al momento della conclusione del contratto, di versare una caparra confirmatoria che non sia superiore al 30% del valore della fornitura.

Si prevede infine che i pagamenti concordati possano essere sospesi o differiti unicamente a causa di un vizio od un difetto dei mobili che renda il bene inidoneo all´uso al quale è destinato. Qualora i beni presentino dei vizi che non rendano il bene inidoneo all'uso, il pagamento potrà essere sospeso limitatamente al valore degli elementi difettosi.

Il protocollo d'intesa con la firma per adesione dovrà essere restituito alla Camera di commercio di Cuneo - ufficio Contratti Tipo - Via Emanuele Filiberto, 3 - 12100 CUNEO o presso la FEDERMOBILI - Confcommercio di Cuneo - Via Avogadro, 32 - 12100 CUNEO - Tel. 0171.437111).
Alle imprese aderenti saranno inviati il logo "Cuneo-contratti tipo" e la vetrofania da applicare sulla vetrina dell'esercizio.

  • Elenco operatori del settore che hanno aderito al protocollo d'intesa  (26 Kb)

     

Ultima modifica: Lunedì 6 Febbraio 2023