Trasferimento e riattribuzione del marchio di identificazione

Il trasferimento di proprietà dell’impresa che produce oggetti in metallo prezioso, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l’esercizio della medesima attività e sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza ove richiesta.

La domanda deve essere presentata alla Camera di commercio competente per territorio entro 30 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà dell'impresa

L’impresa alla quale è stato ritirato il marchio per decadenza può, all’atto dell’eventuale ripresa dell’attività, richiedere l’attribuzione dello stesso numero precedentemente assegnato, previa presentazione di una nuova domanda di iscrizione nel Registro degli assegnatari (art. 29 comma 4 d.p.r. 150/2002)

 

 

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Ultima modifica: Venerdì 3 Febbraio 2023