Altre disposizioni particolari: richiesta a posteriori, furto o smarrimento, sostituzione

Richiesta "a posteriori" a spedizione effettuata

Di norma il certificato di origine viene rilasciato quando le merci alle quali si riferisce sono in corso di spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda.
Nel caso in cui siano trascorsi oltre 30 giorni tra la data della fattura di esportazione e la richiesta del certificato d'origine occorre allegare alla pratica telematica dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rilascio a posteriori (firmata digitalmente oppure con firma autografa corredata di documento di identità del titolare firmatario) che specifica la motivazione della richiesta tardiva e dichiara che non è stato richiesto altro certificato d'origine sulla medesima merce.

Furto o smarrimento

In caso di smarrimento del Certificato di Origine, è necessario farne denuncia alle autorità competenti. Successivamente è possibile richiedere un duplicato del documento smarrito alla Camera di Commercio emittente, fornendo la copia della denuncia di smarrimento. In tal caso verrà utilizzato un nuovo formulario e nella nuova richiesta di certificato d'origine dovrà essere indicata nel campo 5 "Osservazioni" la dicitura “Duplicato certificato d'origine n. XXX del XX/XX/XXXX " emesso in precedenza. Il richiedente inoltre deve dichiarare nella dichiarazione di origine del modello base che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero
derivare dall’utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

Sostituzione di certificati d'origine già emessi

Nel caso in cui si renda necessario modificare la compilazione di un certificato d'origine già emesso, è obbligatorio restituire il precedente alla Camera di Commercio per l'annullamento prima di procedere con una nuova richiesta. Qualora il certificato si trovi già in viaggio o presso la dogana o il cliente estero e si tratti di merce deperibile, l'impresa può presentare dichiarazione sostitutiva in cui richiede, sotto la propria responsabilità, che venga vistato un nuovo certificato d'origine sulla medesima esportazione impegnandosi alla restituzione del precedente appena ne venga in possesso.

Ultima modifica: Giovedì 8 Febbraio 2024