Certificati d'origine - Normativa Paesi

ALGERIA

Attestato di libera vendita per l'Algeria

Dal 1° gennaio 2018 l'importazione di merci estere assoggettate a domiciliazione bancaria è subordinata alla presentazione dell'attestazione di conformità e libera circolazione.
Il Ministro del Commercio algerino ha stabilito, infatti, che la richiesta di domiciliazione bancaria dovrà, tra l’altro, essere accompagnata da un documento di libera circolazione del prodotto nel paese di origine o di provenienza, nel quale si attesta che la merce è liberamente commercializzata sul territorio italiano.

Anche se le Camere di commercio non sono competenti per la certificazione di conformità alle norme sulla sicurezza, che secondo la normativa europea sono assolte attraverso l'apposizione della marcatura CE sui prodotti o in alternativa certificata da Organismi notificati, per ovviare al problema, è possibile richiedere all'Ufficio Estero il visto sul modulo predisposto e condiviso da tutte le Camere di Commercio europee.

Al fine dell'ottenimento dell'attestazione, oltre alla domanda (pdf compilabile), dovranno essere presentate:

  • copia delle certificazioni di conformità della merce
  • copia documento di identità del legale rappresentante firmatario

>>> Attestazione di libera vendita da compilare  (9 kB)


BRASILE

La normativa brasiliana sull'importazione di vini e bevande, "NORMATIVA Nº 67, de 5 de Novembro de 2018", che disciplina tutta la materia, inclusa anche la modalità di etichettatura, entra in vigore il 1 novembre 2019.
Il precedente modello Anexo VIII, contenente sia la certificazione del laboratorio che quella dell'origine, viene sostituito dal nuovo modulo Anexo IX.
I soggetti abilitati ad emettere le certificazioni verso il Brasile sono per l'origine le Camere di commercio (Anexo IX) ed i Laboratori accreditati nell'elenco SISCOLE.

>>> Elenco dei laboratori accreditati al SISCOLE

Per il rilascio dell’Anexo IX l’impresa deve presentare alla Camera di Commercio :

  • modello Anexo IX compilato;
  • preliminare richiesta del certificato di origine ( in via telematica);
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante dell’impresa + copia documento di identità
  • copia del certificato del laboratorio di analisi accreditato;
  • almeno una copia di fattura di vendita in Italia o in UE del medesimo prodotto.

COSTO: euro 3,00 diritti di segreteria.
Qualora sia richiesto anche un visto camerale sul certificato di analisi emesso dal laboratorio, la Camera apporrà un visto per deposito ( COSTO: euro 3,00).
La normativa brasiliana prevede, inoltre, un ulteriore documento: l'Anexo XI (Modello di prova ufficiale di tipicità e regionalità delle bevande bevande alcoliche, vini e derivati dell'uva da vino per l'importazione in Brasile). Il rilascio di tale documento  non compete, però, agli Uffici estero camerali, ma ad organismi di controllo autorizzati dal MIPAAF.


CANADA

A seguito dell'entrata in vigore  del CETA (accordo commerciale globale UE- Canada), dal 1° gennaio 2018 gli esportatori che intendono effettuare scambi preferenziali con il Canada dovranno essere registrati in un database denominato REX. La registrazione avviene con la presentazione di un'istanza  agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Dogane.
Tale sistema consente all'operatore di fornire le proprie generalità una sola volta e di ottenere un numero REX che potrà essere utilizzato per le esportazioni indicandolo sulla dichiarazione di origine dell'esportatore o sulle fatture, per certificare il carattere preferenziale della merce e beneficiare di riduzioni daziarie.
Nella prima fase di applicazione l'Agenzia delle dogane ha fornito indicazioni sull'uso in via transitoria del codice di "esportatore autorizzato", come elemento da menzionare nelle dichiarazioni di origine per merci destinate al Canada, e ha ribadito che fino al 31 dicembre 2017 gli esportatori non ancora registrati nel sistema REX ma in possesso dello status di "esportatore autorizzato" nell’Unione possono rilasciare dichiarazioni sull'origine per le esportazioni destinate al Canada con il codice assegnato.
Tuttavia a partire dal 1° gennaio 2018 il possesso del numero di registrazione alla banca dati REX diverrà obbligatorio ai fini del trattamento preferenziale. Di conseguenza, in caso di mancata registrazione entro il 31 dicembre 2017, non sarà più possibile beneficiare delle tariffe agevolate previste dal CETA, fino all'avvenuta registrazione al registro europeo degli esportatori.

Link utili:


CINA

Nuove formalità per l'importazione di prodotti agroalimentari
L’Amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese (General Administration of Customs of the People’s Republic of China, GACC) ha revisionato la normativa applicabile all’importazione dei prodotti alimentari in Cina.
Dal 1° gennaio 2022 l’esportazione di prodotti alimentari verso la Cina dovrà sottostare a nuovi requisiti; in particolare l’entrata in vigore dei Decreti 248 e 249 introduce l'obbligo alla registrazione presso la General Administration of Customs of China delle aziende esportatrici e produttrici estere dei beni alimentari destinati ad essere importati in Cina.
Il decreto GACC n. 248 estende l’obbligo a tutti i produttori esteri di derrate alimentari di ottenere l’approvazione all’importazione da parte della GACC con apposita registrazione degli stabilimenti. Fino ad ora, solo i produttori esteri di alimenti a base di carne, di prodotti ittici, lattiero-caseari (inclusi gli alimenti per lattanti) e nidi di uccelli commestibili erano sottoposti a tale obbligo.


EGITTO

Le regole per esportare in Egitto: la base normativa sono i Decreti n. 992/2015 e n. 43/2016.
Le principali novità riguardano:

1) Il pagamento delle fatture d’importazione può avvenire solo tramite il canale bancario, presentando la documentazione utile per lo sdoganamento. Le banche egiziane quindi non possono più accettare la documentazione trasmessa dalla clientela importatrice, inclusi quindi i pagamenti anticipati prima della spedizione, ma esclusivamente crediti documentari (o lettere di credito).
ATTENZIONE: Diverse fonti indicano che con lettera del 12 febbraio 2022 la Banca Centrale Egiziana ha raccomandato alle banche locali di applicare rigidamente le disposizioni sopra riportate. Questa misura si applicherebbe a tutte le importazioni spedite via mare o via aerea dal 12 febbraio 2022 e dovrebbe essere generalizzata a partire da marzo 2022. Tuttavia, sarebbero consentite eccezioni per le importazioni:

  • partite prima dell’emanazione delle nuove istruzioni;
  • trasmesse da società madre a società controllata;
  • di prodotti alimentari e sanitari;
  • per spedizioni espresse di valore inferiore a 5.000 USD.

2) Nelle fatture di accompagnamento alla merce devono comparire il codice ACID (vedi scheda Documenti Export) e i dati identificativi del produttore (partita IVA  e numero di registrazione come esportatore autorizzato).

3) I certificati di origine devono essere sottoposti previa autenticazione dell’Ambasciata egiziana o del consolato presente nel Paese dell’impresa esportatrice.

4) Le imprese che intendono esportare prodotti in Egitto devono registrarsi presso il Ministero del commercio estero egiziano, il quale attesterà che l’azienda è dotata di un “Sistema di controllo qualità" e gli impianti usati sono conformi agli standard ambientali, alle norme sul lavoro e ai trattati internazionali.
La registrazione avviene attraverso il GOIEC (General Organization for Import & Export Control) sul cui sito c’è una sezione informativa dedicata a tali formalità.
Attraverso il sito è anche possibile inviare la domanda di registrazione in modalità online, allegando tutta la documentazione richiesta nel decreto 43/2016 sono specificati i documenti necessari da allegare (dal sito: http://www.goeic.gov.eg/en/site/index).
 
L'organismo mette, altresì, a disposizione un call center operativo, anche in lingua inglese:  http://www.goeic.gov.eg/en/contactUs/default/callCenter/m/3-3


GIAPPONE

Dal 1° febbraio 2019 entra in vigore l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone (EPA).
Nell'accordo una parte importante è dedicata all'origine delle merci e al relativo trattamento preferenziale previsto per le parti contraenti.
La dichiarazione di origine deve essere presentata dall'esportatore secondo il testo previsto dall'allegato 3-D o in alternativa dall'importatore; non è prevista una certificazione da parte di autorità preposte.
Sulla dichiarazione  è necessaria l'indicazione di un numero identificativo dell'operatore al REX.
La dichiarazione prevista può essere riferita a un'unica spedizione o a spedizioni multiple di prodotti identici con riferimento a un arco temporale non superiore a 12 mesi.
Può essere fornita, in alternativa, anche dall'importatore - che ne assume in tal caso la responsabilità - sulla base degli elementi conoscitivi che il fornitore metterà a sua disposizione. In questo caso neanche il numero REX è necessario, in quanto la dichiarazione è resa dall'importatore giapponese.


IRAQ

Nuove disposizioni riguardo a certificati di origine e fatture convalidate: è importante che nel documento presentato siamo compilati tutti i campi; in particolare nel certificato di origine si rende obbligatoria la compilazione della casella numero 4. Quest’ultima deve essere compilata in modo dettagliato specificando soprattutto l’itinerario e i diversi mezzi di trasporto.
Inoltre tutte le società italiane che esportano in Iraq devono fornire dichiarazione, su carta intestata, relativamente a merci acquistate fuori dal territorio italiano, fornendo descrizione
dettagliata del tipo di merce acquistata dalla società italiana e destinata in Iraq, paese di origine di acquisto e soprattutto indicare che lavorazione, o che ultima modifica ha subito la merce prima di essere inviata in territorio iracheno. Nel caso in cui una società italiana spedisca merci in Iraq senza passare per l’Italia è richiesta una dichiarazione accompagnatoria al certificato di origine, motivando l’itinerario della merce.
Inoltre è necessario che nel certificato di origine venga indicato, nel riquadro n. 5, il numero di contratto esistente tra la società italiana e quella irachena.


MACEDONIA DEL NORD

Con l'entrata in vigore dell'Accordo di Prespa il nome della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia è stato modificato in "Repubblica di Macedonia del Nord" (forma abbreviata: Macedonia del Nord).


NIGERIA

 Per lo sdoganamento delle merci in Nigeria le autorità nigeriane richiedono il CCVO (Combined Certificate of Value and of Origin (CCVO o Form C16) si tratta di un documento che funge sia da fattura, sia da dichiarazione degli articoli da importare e del prezzo effettivo pagato o da pagare. Viene redatto come una dichiarazione a cura dell'impresa esportatrice e firmata da due funzionari dell’impresa, di cui almeno uno legale rappresentante. Su questo documento la Camera di commercio competente (ove ha sede l'impresa esportatrice) può apporre il visto poteri di firma. Si consiglia agli esportatori interessati a farsi inviare dall'importatore il format che l'impresa dovrà riprodurre.
Generalmente, il documento deve riportare:

  •  Il numero di Form M (dichiarazione di importazione, che deve fornire l'importatore nigeriano)
  •  un'adeguata descrizione delle merci
  •  il porto di destinazione
  • .l'identificazione della spedizione, data di spedizione, Paese di origine, Paese di fornitura

REGNO UNITO: BREXIT

Dal 1° gennaio 2022 sono terminati per l’ingresso nel Regno Unito i controlli doganali organizzati per fasi e sono sostituiti da un regime di pieno controllo frontaliero a cui sarà necessario adempiere per la movimentazione di merci da e verso la Gran Bretagna.

Si ricorda che esistono regole diverse per l’Irlanda del Nord.
Di seguito si forniscono alcuni suggerimenti sulle verifiche da eseguire messi a punto dal DESK BREXIT dell'Agenzia ICE.

1. verificare che il partner commerciale in UK sia a conoscenza delle nuove regole;

2. verificare che il trasportatore sia pronto per i controlli alle frontiere, avendo cura di fornirgli la corretta documentazione al fine di evitare ritardi nella consegna dei beni;

3. verificare se sussiste la necessità di registrarsi come un operatore stabilito nel Regno Unito;

Le condizioni negoziate con il cliente determineranno chi sarà responsabile della dichiarazione doganale nel Regno Unito.

Se la responsabilità cade sull’esportatore italiano si può scegliere tra due opzioni:

oppure

  • affidarsi ad un esperto doganale stabilito nel Regno Unito o ad un Agente che possano effettuare le dichiarazioni doganali per tuo conto. Scopri come ottenere qualcuno che si occupi di dogana per te sul sito del Governo inglese.
  • Per maggiori informazioni
     

Vino e Prodotti biologici: rinvio di nuovi adempimenti
Il Governo britannico ha reso noto  che per importare vino dall'Unione Europea in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles), il MODULO VI-1 sarà richiesto a partire dal 1° Gennaio 2022.

Inoltre, anche il certificato di ispezione richiesto per i prodotti biologici slitta al 1° Gennaio 2022.

Esportazione animali vivi, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale
Dal 1° ottobre 2021 gli esportatori dei prodotti in oggetto devono effettuare la registrazione degli stabilimenti produttivi sul sistema informativo comunitario  TRACES NT

 


VIETNAM

Dal 1° agosto 2020 è in vigore l'accordo di libero scambio tra l'UE e il Vietnam.
L’accordo in questione prevede la soppressione quasi totale (99%), nell'arco temporale di 10 anni, dei dazi doganali tra le parti contraenti, anche sui principali prodotti europei di esportazione verso il Vietnam: macchinari, automobili e prodotti chimici.
Condizione necessaria per l'accesso alle agevolazioni tariffarie è che i beni scambiati acquisiscano l'origine preferenziale, ossia rispettino le regole di origine preferenziale dettate per Capitolo di Sistema Armonizzato o Voce Doganale (codice a 4 cifre) ed elencate nell’Allegato II del Protocollo 1 dell’Accordo.
La prova dell'origine preferenziale per le esportazioni di prodotti originari da UE a Vietnam è la dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato al sistema REX, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Non sarà possibile ricorrere ai certificati di circolazione EUR.1 e allo status di esportatore autorizzato.
Gli esportatori  già in possesso di numero di registrazione al sistema REX potranno direttamente utilizzare tale numero, senza dover presentare un'ulteriore domanda. Il testo dell’attestazione di origine è quello previsto all’allegato VI del protocollo 1 dell’accordo ALS UE-Vietnam.  

Per maggiori informazioni si rinvia ai seguenti documenti:

Per l'iscrizione al REX gli esportatori devono rivolgersi agli uffici territoriali delle Dogane.

Ultima modifica: Lunedì 08 Luglio 2024