Invenzioni industriali

Che cos'è un'invenzione industriale
È la soluzione nuova e originale ad un problema tecnico non ancora risolto. Essa si realizza come un nuovo metodo o processo di lavorazione, destinato all'applicazione in campo industriale. Sono brevettabili i più svariati prodotti (macchine e loro componenti, dispositivi, sostanze o composti chimici, farmaci ecc.) o procedimenti (processi di produzione o di lavorazione, procedimenti microbiologici eccetera).

Chi può depositare una domanda di brevetto per invenzione
Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, può depositare una domanda di brevetto per invenzione industriale.

Requisiti del brevetto per invenzione

  • Novità: il trovato non deve essere compreso nello stato della tecnica, cioè non deve essere stato divulgato o reso noto al pubblico in Italia o all'estero, mediante utilizzazione, esposizione o descrizione scritta o orale o con qualsiasi altro mezzo, prima del deposito della domanda
  • Attività inventiva o originalità: il trovato deve essere il risultato di uno sforzo inventivo e non risultare in modo evidente dall'applicazione di normali conoscenze tecniche da parte di un tecnico esperto del ramo
  • Industrialità: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale
  • Liceità: l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico ed al buon costume.

Non possono considerarsi invenzioni e sono dunque esclusi dalla brevettabilità:

  1. le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  2. i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori. In Italia il software non può beneficiare della protezione offerta dalla legge per le invenzioni, ma è tutelato dal diritto d'autore; il divieto di brevettazione non riguarda però il programma che arrechi un contributo tecnico in un settore non escluso dalla brevettazione, contributo che può consistere sia nei mezzi impiegati, sia nel carattere tecnico del problema risolto dal programma oppure ancora nell'effetto tecnico prodotto;
  3. le presentazioni di informazioni.

Non possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale:

  1. i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
  2. le varietà vegetali e le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale (le nuove varietà vegetali costituiscono figura autonoma disciplinata dagli artt. 100 e seguenti del Codice di proprietà industriale);
  3. le invenzioni biotecnologiche.

Durata ed effetti del brevetto
20 anni dalla data di deposito della domanda, a condizione che vengano pagati i diritti di mantenimento in vita. Alla scadenza, l'invenzione industriale non può essere rinnovata né la sua durata può essere prorogata.
Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con la descrizione e gli eventuali disegni, è resa accessibile al pubblico dall'Ufficio italiano brevetti e barchi di Roma. Questo avviene al 18° mese dalla data di deposito a meno che il richiedente dichiari di voler anticipare l'accessibilità del trovato. In questo caso, il periodo di segretezza è di 90 giorni (periodo inderogabile), tempo riservato all'autorità militare per verificare il proprio interesse sull'invenzione.

Diritti riconosciuti al titolare del brevetto
Il brevetto è un diritto di esclusiva che consente al titolare di proibire ad altri l’utilizzo a scopo commerciale dell’invenzione, per la durata della protezione, nel territorio in cui l’invenzione è stata protetta.

Priorità
In seguito a regolare deposito di brevetto in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi è possibile presentare domanda presso un altro Stato membro, conservando l’anzianità della data di primo deposito.
La rivendicazione della priorità va effettuata entro e non oltre i 12 mesi dalla data del primo deposito e deve contenere la documentazione relativa alla prima domanda ed una traduzione in lingua italiana, trasmesse entro sei mesi dalla data di estensione del deposito.

 

 

 

Contatti

Marchi e brevetti - P.I.P (punto di informazione brevettuale)

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Ultima modifica: Lunedì 16 Gennaio 2023