DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI

Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

 

Per controlli sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti l'anagrafe delle imprese:

le Pubbliche Amministrazioni che devono verificare, a campione o sistematicamente, le autocertificazioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, prodotte da imprese o cittadini, possono trovare risposta immediata collegandosi a verifichepa.infocamere.it, il servizio centralizzato realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di commercio italiane.

Per informazioni: Sportelli unici

 

Per controlli sulle dichiarazioni sostitutive diverse dall'anagrafe delle imprese: 

l'uifficio responsabile è l'ufficio che detiene l'informazione; la richiesta di acquisizione d'ufficio dei dati va inviata a protocollo@cn.legalmail.camcom.it


Regolamento per le linee guida sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e sull’acquisizione diretta dei documenti

 

Art. 1

La Camera di commercio non può richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in suo possesso o in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni o che comunque la Camera di commercio stessa sia tenuta a certificare.

In questi casi l’Ente è tenuto ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, su indicazione, da parte dell’interessato, dell’Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, oppure ad accettare la dichiarazione

sostitutiva prodotta dall’interessato.

La richiesta dell’atto o del certificato o la mancata accettazione delle dichiarazioni da parte dei dipendenti della Camera di commercio costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Costituisce inoltre violazione dei doveri d’ufficio il rifiuto del dipendente di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive richieste devono contenere soltanto le informazioni relative a stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza del dichiarante, previste dalla legge o da regolamenti, e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite; hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire e sono rese a titolo definitivo, poiché non sussiste l'obbligo di produrre, in seguito, la relativa documentazione.

I controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive ricevute nell'ambito di propri procedimenti amministrativi, l’acquisizione diretta dei documenti e i riscontri effettuati per altri soggetti sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici o provvedimenti.

 

Ultima modifica: Lunedì 27 Luglio 2020