Contributi pubblici: obblighi di pubblicazione per associazioni e imprese

La legge annuale per la concorrenza n. 124 del 04/08/2017 all’art. 1, commi 125-129 (modificato dall’art. 35 della legge n. 34 del 30 aprile 2019) ha previsto nuovi obblighi in materia di trasparenza degli atti di erogazione di sovvenzioni pubbliche.

A partire dall’esercizio finanziario 2018, ed entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni e società controllate, escluse le quotate devono essere pubblicate:

  • dalle Associazioni, Onlus, Fondazioni, soggetti esplicitamente richiamati dall’art. 13 Legge 349/1986 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni) e dall’art. 137 del codice di cui al D.Lgs. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale): nei propri siti o portali digitali;

  • dalle imprese: nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato;

  • dai soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e da quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa: sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

CONTRIBUTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
L'obbligo di pubblicazione non si applica quando l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

SANZIONI
A partire dal 1° gennaio 2020 l'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

AIUTI DI STATO REGISTRATI SU RNA
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la registrazione degli stessi nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, se non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

La Camera di commercio di Cuneo procede nei casi previsti, alle prescritte registrazioni degli aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. I beneficiari di contributi, qualificati come aiuti di stato e aiuti de minimis di cui al Regolamento UE 1407/2013, erogati dall'ente camerale possono verificare gli importi ricevuti consultando la Sezione Trasparenza del Registro Nazionale Aiuti di Stato.

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Ultima modifica: Lunedì 6 Marzo 2023