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Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016 (FOIA)

ACCESSO CIVICO

(Per accesso civico si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione)

L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiederli nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (dott.ssa Patrizia Mellano).
 

Con la determinazione dirigenziale n. 642/SG del 25/09/2013 (106 kB) la Camera di commercio di Cuneo ha definito la procedura e la modulistica per la richiesta di accesso civico.
 

Procedura per l'esercizio del diritto di accesso civico

1) Il richiedente predispone la richiesta di accesso civico secondo il format definito dalla Camera di commercio, qui disponibile

2) Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico l’ente procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e, contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

3) Se entro 30 giorni il responsabile della trasparenza non risponde alla richiesta, tale adempimento incombe sul titolare del potere sostitutivo (il dirigente) che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro 15 giorni, alla pubblicazione e, contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il titolare del potere esecutivo indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4) Nel caso anche il titolare del potere sostitutivo non adempia si applicano le sanzioni previste dall’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013 (link a Normattiva).

Recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale:

PEC istituzionale: protocollo@cn.legalmail.camcom.it

Patrizia Mellano - Segretario generale
tel. 0171 318771
patrizia.mellano@cn.camcom.it
 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

(Per accesso generalizzato si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza)

Per meglio tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, prevenire e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche il D. Lgs. 97/2016 ha integrato il D. Lgs. 33/2013 introducendo il diritto di accesso civico generalizzato.

Ora, quindi, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, chiunque può richiedere l'accesso generalizzato a documenti amministrativi, dati e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni anche in assenza di un interesse diretto concreto e attuale necessario per il tradizionale accesso agli atti (accesso documentale).

In questo caso l'istanza non va motivata ma deve essere esplicitato chiaramente l'oggetto della richiesta e accertata l'identità del richiedente.

Il rilascio di quanto richiesto in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. È responsabilità dell'Ente informare eventuali controinteressati. Chi ritiene compromesso il proprio diritto alla riservatezza si può opporre con motivazione.

Nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro trenta giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/1990 (Accesso documentale)

Restano in vigore le norme relative all'Accesso documentale  (ai sensi delll'articolo 22 e seguenti della Legge n. 241/1990) nell'ambito dell'accesso ai documenti amministrativi.

Il Regolamento per il diritto di accesso agli atti amministrativi della Camera di commercio di Cuneo è stato approvato dal Consiglio camerale con deliberazione  n. 13/C  del 1/12/2008.

 

 

>>> REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO

Ultima modifica: Mercoledì 31 Maggio 2023